

VITERBO - Si licenzia, la datrice di lavoro non intende pagarle le spettanze di fine rapporto, lei le fa causa ma per tutta risposta viene accusata di aver pagato 5mila euro a ciascun testimone per avere giustizia. Protagoniste della vicenda, che da una causa di lavoro è diventato un procedimento penale, una lavoratrice romena di 28 anni e la titolare di una nota agenzia funebre viterbese. Mentre la causa di lavoro è ancora in corso il procedimento penale si è concluso l’altro ieri, 2 maggio, di fronte al giudice Gaetano Mautone con l’assoluzione piena della romena.
I fatti risalgono al 2008 quando la romena decide di interrompere il rapporto di lavoro. Alla richiesta, però, del pagamento degli straordinari, della tredicesima e del Tfr, si trova a fare i conti con il rifiuto della titolare per cui aveva lavorato. Per ottenere giustizia, allora, assistita dall’avvocato Giuseppe Picchiarelli, la cita in giudizio. Fin qui nulla di strano se non fosse che la controparte della giovane romena sostiene di essere stata informata da alcune confidenti del fatto che la sua ex dipendente avrebbe pagato la cifra di 5mila euro a dei testimoni per incastrarla.
Si configurerebbe, quindi, a carico della romena il reato di subornazione con la conseguente apertura di un nuovo processo, questa volta penale, che si è concluso mercoledì, con l’assoluzione in formula piena. Assoluzione che non ha lasciato il minimo dubbio viste le dichiarazioni confuse e le contraddizioni emerse su chi avrebbe fatto queste confidenze alla datrice di lavoro .
Nel processo del lavoro, in particolare, era stata indicata come persona a conoscenza dei fatti una donna, guarda caso molto amica della titolare, che sostiene, però, di non aver mai visto la romena fino a quel momento. Seguono poi altre testimonianze da cui però non si evince nulla di sensato; ciò significa che la storia dei 5mila euro promessi a fantomatici testimoni rimane un mero pettegolezzo da bar.
Ma allora chi è stato a parlare di questi soldi promessi ai testimoni alla datrice di lavoro? Domanda che non trova risposta neanche in sede di procedimento penale, dove, anzi, viene data una nuova versione dei fatti ribaltando le dichiarazioni fatte nel processo del lavoro con contraddizioni su contraddizioni. La datrice di lavoro sostiene di essere stata informata del pagamento da una donna, la stessa che però aveva dichiarato di fronte al giudice del lavoro, la dottoressa Damiani, di non aver mai visto la romena tacciata del reato di subornazione. Questa volta, invece, ammette di aver ascoltato queste confidenze dalla romena, che se nella deposizione dello scorso anno nel processo di lavoro aveva dichiarato di non aver mai visto, adesso viene fatta passare per una sua amica.
‘’La confusione – spiega in udienza l’avvocato della romena Picchiarelli - , a questo punto, regna sovrana non solo su il “se” la mia assistita abbia mai fatto queste promesse, ma anche sul dove, sul quando e a chi le abbia mai fatte. Ragion per cui ritengo che queste accuse, palesemente false, abbiano costituito un pretesto per evitare di corrispondere quanto dovuto alla fine di un rapporto di lavoro. E non si configurerebbe neanche la subornazione, reato per cui è necessario che il destinatario della condotta abbia già acquisito la qualifica formale di testimone, cioè sia stato già designato tale dal giudice’’.
“In questo caso – conclude Picchiarelli – si sarebbe commesso il reato prima ancora di sapere se vi sarebbero stati o meno testimoni, prima ancora di conoscere i loro nomi. E vorrei che la mia assistita non venga assolta perché il fatto non costituisce reato, ma perché non ha commesso il fatto’’. Tesi, quest’ultima, che è stata accolta dal giudice Mautone che ha assolto con formula piena la romena.