ANNO 27 n° 269
Grande successo per il convegno “legge sull’affido condiviso"

 VITERBO - Avvocati, psicologi, educatori ed assistenti sociali hanno gremito la Sala Regia che ha ospitato l’evento, "Affido condiviso: esperienze e fallimenti. Problematiche psicodinamiche nella cura dell’evoluzione del minore". Sono stati salutati dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Viterbo, Daniele Sabatini, che ha sottolineato come il Centro Studi di Criminologia di Tyrris onlus, ancora una volta ha colto nel segno, portando  all’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma di tutta la cittadinanza, una tematica tanto delicata quanto di così grande attualità.

Un’analisi a tutto tondo della normativa, che vuole fare  il punto dello “stato dell’arte” sulla sua applicazione,   ha detto la Dr.ssa Rita Giorgi all’apertura della giornata di studio. Legge che privilegiando  la  centralità della figura del minore sottolinea  il riferimento alla qualifica di genitori e non più di coniugi, ha detto l’Avv. Chiara Trapani,  stabilendo che l’affidamento condiviso diventi la regola al fine di tutelare il diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori per quanto concerne la cura, l’educazione, l’istruzione dei figli anche dopo la separazione, il divorzio o lo scioglimento della coppia convivente more uxorio.

 L’Avv. Massimo Pistilli ha spiegato quelli che sono i reati che  più di sovente vengono commessi nell’ambito di una crisi familiare: si va dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare, alla sottrazione di persone incapaci, all’abbandono di persone minori o incapaci, fino alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.  In ambito criminologico si sono analizzati    i numeri di omicidi, suicidi o violenze da ricondurre a vicende di separazione o divorzi di cui purtroppo la cronaca abbonda.

Cifre da  “vera guerra” ha dichiarato il Prof. Vincenzo Mastronardi che durante il suo intervento ha dato una lettura interpretativa dei dati messi a disposizione per l’occasione dall’ISTAT, sottolineando l’importanza di come tutte le figure che operano nell’ambito del sociale  debbano essere particolarmente preparate ad affrontare,  le tensioni insite nella “coppia che scoppia” per aiutare  gli attori a derimerle.

In ogni caso è bene ricordare, ha proseguito il noto Criminologo che è proprio la prole che rischia di subire maggiori danni psicologici da questo avvenimento, e le sue conseguenze, anche a seconda dell’età, possono essere molteplici: dalla regressione a forme più infantili (come per esempio l’enuresi notturna), a sentimenti di ostilità nei confronti dei genitori, oppure ancora difficoltà scolastiche e di relazione con il gruppo dei pari fino ad arrivare ad episodi depressivi.

Risulta dunque di grande importanza un sostegno di tipo psicologico che sia di aiuto per i genitori e per i figli. 

L’Avv. Pompilia Rossi, ha proseguito nei lavori, esaminando  le variegate e delicatissime competenze del Servizio Sociale. Gli assistenti sociali hanno la facoltà di segnalare al Tribunale per i  Minorenni o al Giudice Tutelare situazioni a loro conoscenza che possono richiedere un provvedimento giudiziario;  il servizio sociale degli enti locali (di regola il Comune), è per legge tenuto a svolgere quelle indagini, inchieste, accertamenti sulla personalità del minorenne e dei familiari che il Giudice ritiene necessari per pervenire ad una sua decisione in ambito del procedimento in corso. Possono, infine, essere chiamati ad intervenire direttamente  nelle sedi giudiziarie ove il contenzioso è elevato o ove vi è conflitto in ordine all’esercizio del ruolo genitoriale o alle modalità di svolgimento dell’affidamento condiviso.

Nella sua relazione la Dr.ssa Antonella Pomilla ha sottolineato che l’applicazione della Legge   ha determinato delle modifiche in termini procedurali anche per quanto stabilito dalla nomina del CTU nei casi di valutazione della idoneità genitoriale, allorquando si ponga in discussione l’applicabilità del regime di affidamento condiviso. Il giudice nomina il CTU per avere degli elementi validi che gli consentano di stabilire le modalità preferibili per la disciplina dei rapporti tra il minore e i genitori. Il CTU deve fornire al giudice, se esistono, validi motivi ostativi all’affidamento condiviso, affinché egli possa redigere quel provvedimento/decreto motivato in base al quale applicare il regime di affido monogenitoriale.

Oggetto della relazione della Dr.ssa Danila Pescina,  la figura del  mediatore familiare che opera  per portare i membri della coppia a trovare da sé le basi di un accordo durevole e mutuamente accettabile, prendendo in considerazione i bisogni di ciascun componente della famiglia e in particolar modo quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità ed uguaglianza dei ruoli genitoriali. Gli studi statistici dimostrano  come gli accordi presi in Mediazione risultano più condivisi, più soddisfacenti per sé e per i minori, e quindi più rispettati nel tempo.

Dal convegno è emersa la necessità che il cammino intrapreso con la legge sull’affido condiviso, sempre perfettibile, trovi   più ampia applicazione. Infatti se pur   la legge è uguale per tutti,   nelle aule di giustizia la situazione non sembra andare in modo così imparziale: ciò che era “monogenitoriale” senza specifica sull’appartenenza di genere sessuale, diventa prepotentemente “monomaternale”.

Le indagini sull’andamento dell’affido nei casi di separazione e divorzio condotte dall’Istat, mostrano infatti percentuali ancora altissime (pari all’80%-90% dei casi) di affidamento alla madre.

Forte e prepotente è in oltre emersa, la assoluta necessità che le figure di esperti ed operatori preposte alla famiglia abbiamo l’opportunità e la possibilità di compiere un percorso di formazione ed aggiornamento continui, affinché possano trovarsi in condizioni di operare in assoluta eccellenza per poter condurre le parti fuori dalla   logica distruttiva del conflitto coniugale, guidandole sui sentieri del dialogo e della collaborazione, mantenendo in vita quel fondamentale principio della responsabilità che ciascuno si assume con la generazione dei figli, perché anche se si smette di essere coniugi, genitori lo si è per sempre.




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