ANNO 27 n° 260
IL DOCUMENTO CON I DEFERIMENTI DI BONUCCI E CAMILLI
26/07/2012 - 11:58

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore

Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura

della Repubblica di Bari ed espletata la conseguente attività istruttoria

in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare

Nazionale:

UDINESE – BARI del 09/05/2010 – s.s. 2009/2010

 

1 - MASIELLO Andrea, MASIELLO Salvatore, BELMONTE Nicola,

PARISI Alessandro, BONUCCI Leonardo, all’epoca dei fatti tutti

calciatori della società BARI, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2

e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara

UDINESE-BARI del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri

soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in

essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara

suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra

le due squadre; con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S.,

della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della

gara in questione, nonchè, per MASIELLO Andrea, PARISI Alessandro

e BELMONTE Nicola, della pluralità di illeciti;

 

GARA ANCONA - GROSSETO del 30.04.2010 - s.s. 2009–2010

1 - CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di

rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di

fatto del sodalizio), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del

Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara

ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso con altri

soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo

stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei

ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto

al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. GROSSETO F.C.

S.R.L., onde guadagnare l’accesso ai play-off.

Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva

alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

 

3 - la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità

diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S

in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piero CAMILLI in

occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.

Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva

alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della

pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è

conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima.

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