

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore
Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura
della Repubblica di Bari ed espletata la conseguente attività istruttoria
in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare
Nazionale:
UDINESE – BARI del 09/05/2010 – s.s. 2009/2010
1 - MASIELLO Andrea, MASIELLO Salvatore, BELMONTE Nicola,
PARISI Alessandro, BONUCCI Leonardo, all’epoca dei fatti tutti
calciatori della società BARI, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2
e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara
UDINESE-BARI del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri
soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra
le due squadre; con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S.,
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della
gara in questione, nonchè, per MASIELLO Andrea, PARISI Alessandro
e BELMONTE Nicola, della pluralità di illeciti;
GARA ANCONA - GROSSETO del 30.04.2010 - s.s. 2009–2010
1 - CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di
rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di
fatto del sodalizio), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara
ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso con altri
soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo
stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei
ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto
al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. GROSSETO F.C.
S.R.L., onde guadagnare l’accesso ai play-off.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.
3 - la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità
diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S
in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piero CAMILLI in
occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della
pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è
conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima.
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